Per verificare l’ubriachezza di chi guida un’auto bastano elementi “obiettivi e sintomatici” e, quindi, non servirebbe più l’alcoltest a verificare che il tasso alcolemico superi la soglia consentita di 1.5. Per i giudici motivazioni valide per stabilire la presenza di alcol nel sangue sono anche le testimonianze e non i test.
Sono sufficienti le testimonianze degli agenti, l’odore dell’alcol o anche l’incapacità di chi è alla guida a rispondere alle domande per provare lo stato di ebbrezza. A stabilirlo è la Cassazione, in una sentenza di cui dà notizia il Messaggero di oggi.
Respingendo il ricorso di un automobilista di Brescia, la Cassazione spiega che “poiché l’esame strumentale non costituisce una prova legale, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’articolo 186 del Codice della strada (ossia la guida in stato ebbrezza, ndr) e qualora vengano oltrepassate le soglie superiori la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione”.
Per i giudici, congrue motivazioni per stabilire la presenza di alcol nel sangue sono anche le testimonianze e non i test. La sentenza.
“Ne consegue pertanto che, in assenza di un espletamento di un valido esame alcolimetrico – si legge – il giudice di merito può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza di adeguati elementi obiettivi e sintomatici, che nel caso in esame i giudici di merito hanno congruamente individuato in aspetti quali lo stato comatoso e di alterazione manifestato dall’imputato alla vista degli operanti, certamente riconducibile ad un uso assai elevato di bevande alcoliche, certamente superiore alla soglia di 1.50”.