giovedì 19 Dicembre 2024

C'è una crepa in ogni cosa. E' da li' che entra la luce (Leonard Cohen)

IL NUOVO CODICE

Il nuovo Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti è stato approvato all’unanimità dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti l’11 dicembre 2024 ed entrerà in vigore dal 30 giugno 2025. Il lavoro è stato coordinato dalla Commissione giuridica, presieduta da Enrico Romagnoli. Il Codice semplifica e soprattutto allinea il Testo unico dei doveri (ultima versione, 2021) alle tumultuose novità che interessano giorno dopo giorno il settore. Chi lo violerà sarà sottoposto ai Consigli di disciplina regionali in primo grado e a quello nazionale in secondo. Che potranno agire d’ufficio o su segnalazione di un cittadino.

I giornalisti devono sempre segnalare quando usano l’Intelligenza Artificiale. L’Intelligenza artificiale non può sostituire in alcun modo il giornalismo.

I giornalisti devono tenere sempre separata l’informazione dalla pubblicità.E così sono stati trattati i due temi oggi di maggior preoccupazione sul tavolo del giornalismo. Ma c’è molto altro.

I giornalisti devono fare grande attenzione quando ipotizzano le ragioni di un suicidio.

Nei casi di femminicidi e violenze non si deve colpevolizzare la vittima.

Attenzione alla presunzione di non colpevolezza, che non va però utilizzata (come fanno molte Procure dopo la legge Cartabia) per nascondere le notizie.

Attenzione a citare correttamente le fonti sulla crisi climatica.

Uffici stampa e portavoce non sono esentati dalle regole base del giornalismo, ricerca della verità in testa.

Il giornalista rispetta sempre i principi deontologici, anche sui social e su qualsiasi altro strumento di comunicazione.

Non si forzano le persone a rispondere alle domande.

In linea di massima si dichiara di essere giornalisti, non si lavora “sotto copertura”.

L’obbligo della verità vale anche nei confronti dei propri editori.

Chi ricopre ruoli di responsabilità non deve accettare per i giornalisti compensi non dignitosi.

I pensionati non possono tornare al lavoro con le stesse mansioni.

E infine: i giornalisti devono rispettare le norme sulla formazione obbligatoria. (E i Consigli di disciplina devono sanzionare gli inadempienti, cosa non sempre avvenuta, finora).

IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

Il rispetto delle regole del Codice è ciò che distingue i giornalisti italiani professionisti e pubblicisti da tutti i cittadini che scrivono ed esprimono la loro opinione. Quelle regole sono la garanzia di un metodo di lavoro e di una coscienza professionale.

Vediamo i punti principali e di maggiore novità del Codice.

VERITA’ SOSTANZIALE. L’attività giornalistica è regolata dall’articolo 2 della Legge 69 del 3 febbraio 1963, dove fra l’altro si legge che è “obbligo inderogabile dei giornalisti il rispetto della verità sostanziale dei fatti”.

NIENTE COMPENSI. I giornalisti sono autonomi e indipendenti. Rifiutano compensi, privilegi, favori e incarichi che possano condizionarli; accettano indicazioni solo dalle gerarchie redazionali, purché non contrarie alle leggi, ai contratti e alle norme deontologiche; non aderiscono ad associazioni segrete.

ANDARE SUI SOCIAL. I giornalisti applicano i principi deontologici nell’utilizzo di qualsiasi strumento di comunicazione, anche al di fuori dell’attività professionale.

A VISO APERTO. I giornalisti per raccogliere informazioni evitano artifici e pressioni indebite e rendono note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta. A meno che ciò comporti rischi per la loro incolumità o renda altrimenti impossibile l’esercizio della “funzione informativa”.

OBLIO E CORREZIONI. I giornalisti evitano di far riferimento a particolari del passato delle persone, salvo quando questi siano essenziali per la completezza dell’informazione; aggiornano le notizie, anche valutando le richieste dell’interessato, e facilitano i processi di cancellazione online.

FRAGILI E VULNERABILI. I giornalisti rispettano la dignità delle persone malate, con disabilità, o comunque vulnerabili, con qualsiasi fragilità; evitano sensazionalismi, tutelando l’identità della persona, che può essere resa nota solo nei casi di interesse pubblico e rilevanza sociale, oppure per dare risalto a eventi positivi.

DIFFERENZE DI GENERE. Nei casi di femminicidio, violenza, molestie, discriminazioni e di fatti di cronaca che coinvolgono orientamento e identità sessuale i giornalisti evitano espressioni, immagini e comportamenti lesivi della dignità della persona; non rendono identificabili le vittime di atti di violenza, salvo esplicita e motivata richiesta delle vittime stesse, purché maggiorenni; non usano espressioni, termini e immagini che sminuiscano la gravità del fatto o colpevolizzino la vittima.

SUICIDI E AUTOLESIONISMO. Nei casi di suicidio, tentato suicidio o atti di autolesionismo, i giornalisti diffondono l’identità del soggetto interessato, o elementi utili a individuarla, solo in presenza di evidente interesse pubblico e rilevanza sociale o giudiziaria; evitano sensazionalismi; non ricorrono a semplificazioni sulle motivazioni; evitano ogni particolare che potrebbe determinare comportamenti emulativi; usano con cautela collegamenti ai social network; assicurano una cronaca rispettosa dei familiari e delle altre persone vicine alla vittima e ne diffondono l’identità solo nei casi di evidente interesse pubblico; favoriscono la diffusione di informazioni sulla prevenzione dei suicidi e sull’attività dei centri di aiuto.

FONTI PUBBLICHE. I giornalisti citano di norma le fonti, salvo nel caso in cui queste chiedano espressamente di rimanere riservate.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE. L’Intelligenza artificiale non può in alcun modo sostituire l’attività giornalistica. Quando si avvalgono del contributo dell’Intelligenza artificiale, i giornalisti ne rendono esplicito l’utilizzo nella produzione e nella modifica di testi, immagini e sonori; verificano fonti e veridicità dei dati e delle informazioni utilizzati.

In nessun caso il ricorso all’Intelligenza artificiale può escludere gli obblighi deontologici.

IMMAGINI NON ALTERATE. I giornalisti si assicurano che le immagini pubblicate non siano alterate in modo tale da risultare ingannevoli o da distorcere l’informazione; si astengono dalla diffusione di immagini che possano portare a spettacolarizzazione della violenza; se l’interesse pubblico fosse prevalente, avvertono che le sequenze che saranno diffuse non sono adatte ai minorenni.

CONTROLLO SULLE DIRETTE. Nel condurre o nel partecipare a trasmissioni in diretta televisiva, radiofonica oppure online, i giornalisti contrastano atteggiamenti che possano provocare violazioni di leggi e di regolamenti, incidenti o atti di violenza da parte del pubblico; si dissociano immediatamente da atteggiamenti minacciosi, scorretti, discriminatori, razzistici di ospiti, colleghi, pubblico, interlocutori telefonici e online.

PUBBLICITA’ CHIARA. I giornalisti assicurano ai cittadini il diritto di ricevere un’informazione sempre distinta dal messaggio pubblicitario attraverso chiare indicazioni; non prestano il nome, la voce, l’immagine per iniziative pubblicitarie o per promuovere marchi e prodotti commerciali. Sono consentite, a titolo gratuito e dopo comunicazione scritta all’Ordine regionale di appartenenza, prestazioni per iniziative con fini sociali e umanitari. I giornalisti citano marchi e società commerciali soltanto qualora siano indispensabili alla completezza dell’informazione o costituiscano motivo di notizia.

SONDAGGI SERI. I giornalisti non definiscono “sondaggi” le consultazioni svolte senza metodologia statistica.

NON COLPEVOLEZZA. I giornalisti rispettano la presunzione di non colpevolezza; in caso di assoluzione o proscioglimento ne danno notizia; si adoperano affinché risultino chiare le differenze tra indagato, imputato e condannato, tra pubblico ministero e giudice, tra accusa e difesa, tra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti giudiziari.

AMBIENTE E SCIENZA. I giornalisti verificano l’attendibilità e l’autorevolezza delle fonti prima di diffondere notizie su temi ambientali, scientifici e sanitari, evitando di suscitare timori o speranze infondate e correggendo le notizie rivelatesi non veritiere; non citano il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorirne il consumo e forniscono tempestivamente notizie su quelli ritirati o sospesi perché nocivi alla salute.

ECONOMIA ED EDITORI. I giornalisti riferiscono, senza alterazioni e omissioni che ne modifichino il vero significato, le informazioni di cui dispongono, dopo averle verificate rivolgendosi a più fonti affidabili. L’obbligo sussiste anche quando la notizia riguardi il loro editore o il referente politico o economico dell’organo di informazione; devono assicurare, in particolare se ricoprono un ruolo direttivo, uno standard di trasparenza sulla proprietà editoriale e sull’identità e gli eventuali interessi di cui siano portatori i suoi analisti e commentatori. Hanno il dovere di ricordare chi è l’editore della testata quando una notizia tratti problemi economici e finanziari che direttamente lo riguardino o possano in qualche modo favorirlo o danneggiarlo.

GIUSTA RETRIBUZIONE. I giornalisti con ruoli di coordinamento del lavoro si impegnano affinché i compensi delle colleghe e dei colleghi siano dignitosi e adeguati alle prestazioni.

PENSIONATI IN REDAZIONE. I titolari di un trattamento pensionistico per attività giornalistica non possono essere nuovamente impiegati dal medesimo datore di lavoro, anche con forme di lavoro autonomo, neppure per il tramite di service esterni, fatte salve le prestazioni occasionali.

UFFICI STAMPA E PORTAVOCE. I giornalisti negli uffici stampa separano il proprio ruolo da quello di altri soggetti che operano nel campo della comunicazione o del marketing; non esercitano per tutta la durata dell’incarico attività che possano determinare conflitti d’interesse con le loro attribuzioni. I giornalisti che ricoprono il ruolo di portavoce non possono, per tutta la durata del rapporto, svolgere attività informativa in conflitto con l’incarico assunto.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI. I giornalista responsabili di violazioni del Codice sono sottoposti a procedimento disciplinare, avviato d’ufficio oppure su segnalazione di qualsiasi persona fisica o giuridica.

Le sanzioni sono di quattro tipi, a crescere: avvertimento, censura, sospensione, radiazione.

Del Codice fanno parte integrante: Protocollo sulla trasparenza della pubblicità; Carta di Treviso; Carta dei doveri; Protocollo di intesa sui Sondaggi demoscopici; Carta di Perugia sul rispetto della privacy di ammalati, disabili e soggetti deboli; Carta dei doveri dell’Informazione economica e finanziaria; Carta di Roma sui migranti; Decalogo dei giornalisti sportivi; Codice di autoregolamentazione dei processi in TV; Carta dei doveri dei giornalisti degli uffici stampa; Carta di Firenze su solidarietà, equa retribuzione e lotta alla precarietà; Carta di Milano su informazione per persone in stato di detenzione; Testo Unico dei doveri del giornalista; Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’ambito all’attività giornalistica. (In collaborazione con professionereporter.eu)

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