La Cassazione ha confermato la sentenza che aveva dichiarato illegittimo e nullo il licenziamento imposto dall’editore di Rcs Urbano Cairo all’inviato e corrispondente da Bruxelles del Corriere della Sera Ivo Caizzi. Con la sentenza 29148/2024 la Corte ha cosi reso definitivo il giudizio della Corte d’Appello di Milano, che aveva censurato la chiusura del rapporto di lavoro operata dalla società in quanto avvenuta “in grave violazione del Contratto nazionale dei giornalisti (Cnlg)”.
Rcs era stata condannata “a riammettere il giornalista in servizio e a corrispondergli le retribuzioni maturate”. L’editore, dopo aver eseguito il reintegro al Corriere e pagato gli stipendi arretrati, ha tentato di far ripristinare il licenziamento dalla Suprema Corte, che però ha ritenuto infondati i sei motivi del ricorso.
Caizzi era stato licenziato da Rcs per lettera nell’aprile 2020 senza alcun preavviso e senza motivazione, quando era in piena attività per il Corriere e di fatto bloccato nella sua abitazione di Bruxelles per il lockdown della pandemia. L’editore non aveva resa nota la causa della rescissione del trentennale rapporto di lavoro nemmeno ai rappresentanti sindacali dei giornalisti di Via Solferino, che avevano stigmatizzato questo comportamento illegittimo dichiarando anche “profondo disagio per i modi usati, che non si addicono alla tradizione e allo stile del Corriere”.
Il responsabile dell’Ufficio di corrispondenza di Bruxelles, tramite gli avvocati Mario Fezzi e Maurizio Borali, aveva impugnato il licenziamento. In tribunale Rcs aveva giustificato la rescissione immotivata del rapporto di lavoro come “pensionamento”. Ma i giudici di Milano avevano accertato la violazione contrattuale e condannato l’editore. Caizzi era rientrato in servizio al Corriere. Aveva diffuso in rete a tutta la redazione gli articoli di varie testate sul suo licenziamento illegittimo e, avendo raggiunto l’età pensionabile, non aveva più contrastato la volontà dell’editore di chiudere il rapporto di lavoro. Ha poi atteso la vittoria definitiva in Cassazione per poter ora procedere con altre richieste risarcitorie in tribunale.