E’ pubblico l’elenco degli istituti di credito e delle istituzioni finanziarie che non rispettano le decisioni dell’Arbitro Bancario favorevoli ai clienti.
Se per una qualsiasi ragione il cliente di una banca ritarda il pagamento di una o più rate di un prestito, di un mutuo, di una cessione del quinto o di un qualsiasi altro titolo di debito, nella valutazione del merito creditizio scatta la tagliola, una specie di ghigliottina che recide qualsiasi futuro rapporto.
La banca, la finanziaria segnalano in automatico il cliente, che diventa subito un “cattivo pagatore”, alla Centrale Rischi della Banca d’Italia (per finanziamenti e fidi superiori a 30mila euro) o al Crif, società privata che ha sede a Bologna e che inserisce nell’elenco anche chi non ha pagato 100 euro. Addio finanziamenti. La lista grigia diventa una iattura, anche se è norma fondamentale pagare debiti ed esposizioni bancarie. Pacta servanda sunt, dicevano i latini.
Ma che succede se è la banca a non rispettare le decisioni a suo sfavore nelle controversie con i clienti che si ritengono danneggiati dal comportamento non cristallino, come spesso avviene, di alcune banche o finanziarie?
L’ELENCO DELLE INADEMPIENZE Nei documenti
Molti non sanno che queste inadempienze vengono rese pubbliche per cinque anni e, sebbene non vincolanti, costituiscono un campanello d’allarme per chi si accinge a scegliere una banca piuttosto che un’altra nelle richieste di finanziamento. Oppure possono invogliare gli stessi clienti a ricorrere contro il mancato rispetto delle norme contrattuali che hanno subito.
Lo strumento di difesa del consumatore è l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), un sistema di risoluzione alternativa delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Rappresenta un’opportunità di tutela più semplice, rapida ed economica rispetto a quella offerta dal giudice ordinario. L’ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia.
Il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti (ricorrente e intermediario); non è necessaria l’assistenza di un avvocato. Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice ma, se l’intermediario non le rispetta, la notizia del loro inadempimento è resa pubblica sul suo sito internet per un periodo di 5 anni e, in evidenza, sulla pagina iniziale del sito internet dell’intermediario per la durata di 6 mesi.
Il cliente può ricorrervi solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all’intermediario.
Se la decisione è ritenuta non soddisfacente il cliente, l’intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice. L’Arbitro si articola sul territorio nazionale in sette collegi: Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino. La composizione di ciascun Collegio assicura che siano rappresentati gli interessi dei diversi soggetti coinvolti. In ciascun Collegio l’Organo decidente è composto da cinque membri: il Presidente e due membri sono scelti dalla Banca d’Italia; un membro è designato dalle associazioni degli intermediari; un membro è designato dalle associazioni che rappresentano i clienti (imprese e consumatori). Il presidente resta in carica per cinque anni e gli altri membri per tre anni; il mandato è rinnovabile una sola volta.
Tutti i componenti devono possedere requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza. L’attività di segreteria tecnica per ciascun Collegio è svolta da personale della Banca d’Italia. Le sette segreterie tecniche hanno il compito di: ricevere ed esaminare il ricorso, verificando in primo luogo che sia completo, regolare e presentato nei termini; ricevere la documentazione fornita dalle parti, compresa quella relativa al reclamo presentato all’intermediario; se necessario, chiedere al cliente di regolarizzare il ricorso entro il termine perentorio di 10 giorni; curare le comunicazioni alle parti relative alla procedura di ricorso. Aspetto non secondario, per presentare ricorso non è necessario l’avvocato.
Ma la novità di rilievo è la pubblicazione – oltre all’elenco completo delle decisioni prese dal collegio – di una lunga lista di banche e altri intermediari che non rispettano le decisioni dell’ABF o che non hanno collaborato al funzionamento della procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia. L’inadempienza scatta quando le banche non eseguono o eseguono solo in parte la prestazione imposta dall’ABF, non versa il contributo spese, omette di presentare la documentazione richiesta dal collegio.